Norme relative al pensionamento dei professori universitari Raggiunti limiti di età
Le cessazioni per raggiunti limiti d'età avvengono sempre a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento dell'età richiesta dalla normativa.
- Professori Ordinari nominati prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 382/1980 o vincitori di concorsi banditi prima di tale data
- Professori ordinari vincitori di concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 382/80
- Professori associati ex incaricati stabilizzati
- Professori associati non in possesso del requisito di cui al punto 3)
- Ricercatori universitari ed Assistenti del ruolo ad esaurimento
1. Professori Ordinari nominati prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 382/1980 o vincitori di concorsi banditi prima di tale data:
- se non fanno alcuna istanza, sono collocati fuori ruolo al 70° anno ed a riposo al 73° anno d'età (70+3 fuori ruolo);
- se chiedono di restare in servizio attivo per un ulteriore biennio (art. 16 del D.Lgs. n. 503/92), sono collocati fuori ruolo al 72° anno ed a riposo al 75° anno d'età (70+ 2 + 3 fuori ruolo);
- per questa categoria di docenti, c'è la possibilità di fruire di quanto previsto dall'art. 110 D.P.R. 382/80 ai fini del calcolo della pensione, se, a decorrere dal 65° anno, chiedono di essere collocati fuori ruolo fino almeno al 68° anno di età.
2. Professori ordinari vincitori di concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 382/1980:
- se non fanno alcuna istanza, sono collocati a riposo al 70° anno (70);
- se chiedono di restare in servizio attivo per un ulteriore biennio (art. 16 del D.Lgs. n. 503/92), sono collocati a riposo al 72° anno d'età (70+2);
- per questa categoria di docenti il fuori ruolo è opzionale, e può essere chiesto dal 65° anno di età, per un massimo di 3 anni e non oltre il 69° anno d'età. (65+3;66+3;68+2;69+1). Al termine del fuori ruolo, il docente non può chiedere il biennio di proroga ed è collocato a riposo.
3. Professori associati ex incaricati stabilizzati:
- sono collocati a riposo al 70° anno (70). Per tale categoria di docenti non trova più applicazione l'art. 16 del D.Lgs n. 503/92 relativo al biennio di proroga;
- anche per questa categoria di docenti il fuori ruolo è opzionale, e può essere chiesto dal 65° anno di età, per un massimo di 3 anni e non oltre il 69° anno d'età (65+3;66+3;68+2;69+1). Al termine del fuori ruolo, il docente non può chiedere il biennio di proroga ed è collocato a riposo.
4. Professori associati non in possesso del requisito di cui al punto 3):
- se non fanno alcuna istanza, sono collocati fuori ruolo al 65° anno ed a riposo al 68° anno d'età (65+3 fuori ruolo);
- se chiedono di restare in servizio attivo per un ulteriore biennio (art. 16 del D.Lgs. n. 503/92), sono collocati fuori ruolo al 67° anno ed a riposo al 70° anno d'età (65+ 2 + 3 fuori ruolo);
5. Ricercatori universitari ed Assistenti del ruolo ad esaurimento:
- se non fanno alcuna istanza, sono collocati a riposo al 65° anno d'età (65);
- se chiedono di restare in servizio attivo per un ulteriore biennio (art. 16 del D.Lgs. n. 503/92), sono collocati a riposo al 67° anno d'età (65+ 2);
- a tale categoria di personale non si applica l'istituto del fuori ruolo;
- su istanza, possono rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età (65+2+3) previo consenso della Facoltà di appartenenza (art. 1 quater Legge 27/7/2004 n. 186).
In ogni caso trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia, a norma degli art. 9 e 10 del d. lgs. 165/97, qualora il personale in esame acceda al trattamento pensionistico successivamente al 65°anno di età o 60° se donna, anche in presenza di più elevati limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio.
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