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Norme relative al pensionamento dei professori universitari


Raggiunti limiti di età

Le cessazioni per raggiunti limiti d'età avvengono sempre a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento dell'età richiesta dalla normativa.
  1. Professori Ordinari nominati prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 382/1980 o vincitori di concorsi banditi prima di tale data
  2. Professori ordinari vincitori di concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 382/80
  3. Professori associati ex incaricati stabilizzati
  4. Professori associati non in possesso del requisito di cui al punto 3)
  5. Ricercatori universitari ed Assistenti del ruolo ad esaurimento
1. Professori Ordinari nominati prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 382/1980 o vincitori di concorsi banditi prima di tale data:
  • se non fanno alcuna istanza, sono collocati fuori ruolo al 70° anno ed a riposo al 73° anno d'età (70+3 fuori ruolo);
  • se chiedono di restare in servizio attivo per un ulteriore biennio (art. 16 del D.Lgs. n. 503/92), sono collocati fuori ruolo al 72° anno ed a riposo al 75° anno d'età (70+ 2 + 3 fuori ruolo);
  • per questa categoria di docenti, c'è la possibilità di fruire di quanto previsto dall'art. 110 D.P.R. 382/80 ai fini del calcolo della pensione, se, a decorrere dal 65° anno, chiedono di essere collocati fuori ruolo fino almeno al 68° anno di età.
2. Professori ordinari vincitori di concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 382/1980:
  • se non fanno alcuna istanza, sono collocati a riposo al 70° anno (70);
  • se chiedono di restare in servizio attivo per un ulteriore biennio (art. 16 del D.Lgs. n. 503/92), sono collocati a riposo al 72° anno d'età (70+2);
  • per questa categoria di docenti il fuori ruolo è opzionale, e può essere chiesto dal 65° anno di età, per un massimo di 3 anni e non oltre il 69° anno d'età. (65+3;66+3;68+2;69+1). Al termine del fuori ruolo, il docente non può chiedere il biennio di proroga ed è collocato a riposo.
3. Professori associati ex incaricati stabilizzati:
  • sono collocati a riposo al 70° anno (70). Per tale categoria di docenti non trova più applicazione l'art. 16 del D.Lgs n. 503/92 relativo al biennio di proroga;
  • anche per questa categoria di docenti il fuori ruolo è opzionale, e può essere chiesto dal 65° anno di età, per un massimo di 3 anni e non oltre il 69° anno d'età (65+3;66+3;68+2;69+1). Al termine del fuori ruolo, il docente non può chiedere il biennio di proroga ed è collocato a riposo.
4. Professori associati non in possesso del requisito di cui al punto 3):
  • se non fanno alcuna istanza, sono collocati fuori ruolo al 65° anno ed a riposo al 68° anno d'età (65+3 fuori ruolo);
  • se chiedono di restare in servizio attivo per un ulteriore biennio (art. 16 del D.Lgs. n. 503/92), sono collocati fuori ruolo al 67° anno ed a riposo al 70° anno d'età (65+ 2 + 3 fuori ruolo);
5. Ricercatori universitari ed Assistenti del ruolo ad esaurimento:
  • se non fanno alcuna istanza, sono collocati a riposo al 65° anno d'età (65);
  • se chiedono di restare in servizio attivo per un ulteriore biennio (art. 16 del D.Lgs. n. 503/92), sono collocati a riposo al 67° anno d'età (65+ 2);
  • a tale categoria di personale non si applica l'istituto del fuori ruolo;
  • su istanza, possono rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età (65+2+3) previo consenso della Facoltà di appartenenza (art. 1 quater Legge 27/7/2004 n. 186).
In ogni caso trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia, a norma degli art. 9 e 10 del d. lgs. 165/97, qualora il personale in esame acceda al trattamento pensionistico successivamente al 65°anno di età o 60° se donna, anche in presenza di più elevati limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio.
 
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