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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA
DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449


Articolo 1
Oggetto, requisiti e finalità

  1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall’Università degli Studi di Ferrara, d’ora in poi denominata ''Università", ai sensi dell'art 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente in bilancio.
  2. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, l’ENEA e l'ASI.
  3. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
  4. L’Università istituisce gli assegni per fare fronte alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture a ciò preposte, di seguito definite “Dipartimenti”, anche se Centri di ricerca o Istituti.
  5. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, salvo quanto previsto dall’art. 1 co. 14 l. 230/2005.


Articolo 2
Durata e rinnovo

  1. L'assegno ha una durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi. L'assegno può essere rinnovato nel limite massimo di otto anni complessivi con lo stesso soggetto, ovvero, nel caso il titolare abbia usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, nel limite corrispondente alla differenza tra otto anni e il periodo di effettiva fruizione della borsa. [Senato accademico del 21.4.2004: a) la durata iniziale dell'assegno non può essere inferiore all'anno; b) i rinnovi successivi possono essere stipulati di durata inferiore all'anno in considerazione della disponibilità finanziaria] Il rinnovo di un assegno è subordinato all'approvazione del Senato Accademico, su proposta delle strutture presso le quali si svolge la ricerca.
  2. Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso.


Articolo 3
Importo

  1. L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca è compreso tra un minimo di € 13.000 ed un massimo di € 15.450, comprensivo di tutti gli oneri a carico del1'Amministrazione. [D.M. 26.2.2004, n. 45 - rideterminazione dal 1.1.2004 degli assegni in una somma compresa tra un minimo di € 16.138 ed un massimo di € 19.367 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione] L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili.


Articolo 4
Finanziamento ed attivazione

  1. Gli assegni di cui all’art. 1 si dividono in:
    a. assegni totalmente finanziati dal responsabile della ricerca su fondi di cui abbia la disponibilità;
    b. assegni cofinanziati dal M.U.R.S.T. o dall’Università.
  2. Per gli assegni di cui alla lettera a) è necessario:
    • l’assenso del Dipartimento cui afferisce il responsabile della ricerca, per quanto riguarda la validità scientifica e la disponibilità delle strutture; il Dipartimento è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Facoltà di pertinenza;
    • l’assenso del Senato Accademico, che controlla la corrispondenza agli interessi generali dell’Università;
    • l’assenso del Consiglio di Amministrazione che controlla la copertura finanziaria.
  3. Per gli assegni di cui alla lettera b) il responsabile della ricerca deve mettere a disposizione almeno il 25% della somma.
  4. Il Senato Accademico delibera l’attivazione e il rinnovo degli assegni di cui alla lettera b), tenendo conto della valutazione del Consiglio della Ricerca e dell’equilibrio necessario fra le differenti aree scientifiche per l’armonico sviluppo della ricerca universitaria.
  5. In tutti i casi il Senato Accademico dovrà comunque tenere conto della globalità degli assegni attivati in passato.
  6. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, sulla copertura finanziaria.


Articolo 5
Diritti e doveri dei titolari degli assegni

  1. I titolari degli assegni svolgono attività di ricerca previste dai programmi di ricerca adottati dal Dipartimento. Essi possono collaborare con gli studenti nelle ricerche per le tesi di laurea o di diploma o di dottorato su argomenti attinenti quello della ricerca oggetto del contratto.
  2. Le modalità e le procedure per l’accesso ai finanziamenti destinati alla ricerca sono portate a conoscenza dei titolari di assegni di ricerca con le stesse modalità previste per il personale strutturato.
  3. I titolari di assegni di ricerca possono accedere ad appositi fondi per il finanziamento della ricerca qualora stanziati dall’Ateneo.
  4. I compiti attribuiti ai titolari degli assegni devono avere riguardo solo ad attività di ricerca; le eventuali attività didattiche devono essere strettamente connesse all’attività di ricerca e avere carattere saltuario in accordo con il responsabile della ricerca.
  5. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono la loro attività e di usufruire dei locali e dei servizi a disposizione dei ricercatori.
  6. L'attività di ricerca deve essere svolta all'interno del Dipartimento, nonché all'esterno di esso, ove espressamente autorizzata dal responsabile della ricerca.
  7. L’attività di ricerca può essere svolta anche all’estero presso Università e Istituti di Ricerca sotto la responsabilità del responsabile della ricerca.
  8. Ai titolari degli assegni, per i periodi trascorsi fuori sede, con l’assenso del responsabile della ricerca e delle strutture che finanziano la ricerca, è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dottorandi dall’Università con proprio regolamento.
  9. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, al Consiglio del Dipartimento, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta munita del visto del responsabile della ricerca. Entro un mese dalla trasmissione della relazione il Consiglio di Dipartimento, previa valutazione sull'assiduità e operosità, propone al Rettore la conferma dell'assegno, ovvero la risoluzione dello stesso. Per tale risoluzione non è prevista la procedura di cui al successivo comma.
  10. In caso di inadempimento non lieve il Consiglio di Amministrazione propone la risoluzione del contratto con relazione motivata, su proposta del responsabile della ricerca, sentito l’interessato. La risoluzione del contratto, è adottata dal Rettore. La risoluzione può essere proposta e deliberata anche se l’interessato, convocato con 15 giorni di preavviso dal Consiglio di Dipartimento, non ha risposto tempestivamente alla convocazione. Se a giudizio del Consiglio di Dipartimento l’inadempimento è tale da precludere la prosecuzione del rapporto, gli assegni vengono immediatamente sospesi.
    I contratti si risolvono nei seguenti casi:
    ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
    ingiustificata sospensione dell'attività di ricerca per un periodo superiore a dieci giorni;
    grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo articolo 7;
  11. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
  12. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento dell'assegno, verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (d.lgs. 151/2001).
  13. Il recesso può essere esercitato dal titolare dell’assegno previo preavviso di trenta giorni.


Articolo 6
Il responsabile delle attività di ricerca

  1. Il Responsabile della ricerca è il professore di ruolo o il ricercatore confermato sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate.
  2. Il Consiglio di Dipartimento presso il quale il titolare degli assegni deve svolgere la sua attività, all'atto del conferimento dell'assegno e, quindi, periodicamente, all'inizio di ogni anno accademico, determina, per ogni titolare di assegni, su proposta del responsabile della ricerca, i programmi di ricerca nel quale deve essere inserito e i relativi compiti nonché le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche assegnate.


Articolo 7
Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni

  1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari degli assegni.
  2. Non è incompatibile con l'assegno la stipula di contratti di insegnamento presso l'Università di Ferrara.
  3. Il titolare degli assegni può svolgere attività esterna che non sia incompatibile con gli obblighi da lui assunti con l’Università ma deve darne preventiva comunicazione al Direttore del Dipartimento, previo accordo con il responsabile della ricerca.
  4. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione scritta del responsabile della ricerca, i titolari di assegni possono partecipare all’esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all’Università ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.
  5. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del titolare di assegno di collaborazione ad attività di ricerca non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso. In caso di malattia o infortunio, la sospensione del rapporto comporta una proroga della durata del contratto pari alla durata dell'assenza. Durante il periodo di sospensione, l’Ateneo eroga al titolare dell’assegno di ricerca un’indennità pari all’importo dell’assegno. A tal fine, l’Ateneo si impegna ad attivare polizze assicurative a favore del titolare di assegno di ricerca per la copertura dei periodi di malattia. Il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita dal contratto e comunque sia tale da pregiudicare il completamento della ricerca; il diritto di recesso potrà essere esercitato soltanto previo parere vincolante della struttura di ricerca. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, nonché in caso di astensione anticipata dovuta a eventi che mettono a rischio la gravidanza, per un periodo pari alla durata della sospensione del rapporto. L’Ateneo si impegna ad anticipare il pagamento dell’indennità di maternità spettante alla titolare dell’assegno di ricerca. L’Ateneo garantisce inoltre, ad integrazione di quanto eventualmente corrisposto dall’Istituto competente, il 100 % del compenso pattuito


Articolo 8
Trattamento fiscale e previdenziale

  1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.


Articolo 8 bis
Sicurezza sui luoghi di lavoro

  1. Ai titolari di assegni di ricerca si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro applicabili al personale strutturato. In particolare, sono assicurate ai titolari di assegni di ricerca le visite mediche di controllo e l’assistenza sanitaria garantita al personale strutturato, nonché la sorveglianza sanitaria, laddove prevista per la categoria di rischio lavorativo. Tutti i titolari di assegni di ricerca devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile per i danni provocati a terzi.


Articolo 9
Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca

  1. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato, per ciascuna Università, ai sensi dell'art 70 del D.P.R. 11.7.1980. n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione; in tal caso sarà soggetto al regime di incompatibilità previsto per i dottorandi di ricerca.
  2. A tal fine, il Senato Accademico, su proposta motivata del Coordinatore responsabile del corso di dottorato di ricerca approvata dal Consiglio del Dipartimento presso il quale afferisce il corso, stabilisce per ogni ciclo, il numero massimo dei posti in soprannumero da riservare ai titolari di assegni ammessi a frequentare i corsi di dottorato.


Articolo 10
Medici titolari degli assegni per l'area scientifico disciplinare delle scienze mediche sperimentali e cliniche

  1. I medici, vincitori degli assegni per le scienze mediche sperimentali e cliniche, in relazione alle esigenze delle loro attività di ricerca, su proposta motivata del Dipartimento previa valutazione ed approvazione della Facoltà con riferimento alla specifica programmazione didattica assistenziale, con il consenso dell'interessato e sentito il responsabile della ricerca, previo formale accordo tra l'Università e le strutture sanitarie convenzionate, possono svolgere attività assistenziale oltre i limiti di impegno relativi ai loro compiti di ricerca.


Articolo 11
Programmazione degli assegni

  1. Gli organi delle strutture di ricerca che intendono attivare i contratti sono tenuti a formulare le relative proposte con delibera che conterrà:
    L’analitica descrizione del programma di ricerca e le modalità di attuazione dello stesso;
    Il nominativo del responsabile dell’attività di ricerca.
    La durata del contratto proposto e l’importo del corrispettivo entro i limiti di cui all’art. 3;
    La specificazione della copertura finanziaria;
    Il programma di esame e le materie sulle quali dovranno vertere i titoli dei candidati;


Articolo 12
Requisiti

  1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in settori attinenti a quello per il quale è bandito l'assegno e i laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività scientifica, sempre che sia attinente al settore scientifico per il quale viene conferito l'assegno.
  2. Il requisito dell’età dei candidati alla selezione, potrà essere precisato nel bando.
  3. I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione


Articolo 13
Selezione

  1. La selezione è per titoli e colloquio.
  2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti e al colloquio 30.
  3. Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare anche la conoscenza di una lingua straniera, definita dal bando, su argomenti riguardanti le materie del settore.
  4. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 35 dei 70 punti complessivamente a disposizione per i titoli e 27/30 per il colloquio, compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa.
  5. Nel caso di rinuncia degli assegnatari prima dell’inizio dell’attività o di risoluzione per ingiustificato mancato inizio dell’attività di ricerca, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
  6. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato.
  7. Gli assegni decorrono improrogabilmente dall’inizio del mese successivo alla data di stipula del contratto.
  8. L'inizio dell'attività deve essere documentato mediante l'invio al Rettore, di una dichiarazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento presso il quale l'interessato deve svolgere la propria attività.
  9. Il pagamento degli assegni per i vincitori è effettuato in dodici rate mensili di uguale ammontare.


Articolo 14
Commissione esaminatrice

  1. La Commissione è composta da tre membri, fra i quali il responsabile della ricerca e due professori o ricercatori di ruolo.
  2. La Commissione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento presso il quale si svolgerà la ricerca.
  3. Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposito verbale.


Articolo 15
Pubblicità

  1. Della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e all'Albo della struttura scientifica interessata.
  2. Su richiesta del Direttore del Dipartimento, un avviso di emanazione del bando potrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  3. Il bando sarà liberamente accessibile via INTERNET.


Articolo 16
Valutazione, colloquio e graduatoria di merito

  1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima del colloquio.
  2. La Commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.
  3. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.
  4. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.


Articolo 17
Stipulazione del contratto e sua decorrenza

  1. Il vincitore della selezione stipula un contratto di lavoro autonomo di diritto privato avente comunque effetto dall’inizio del mese successivo. Il rapporto che ne deriva non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle Università e Istituti Universitari italiani, salvo quanto previsto dall’art. 1 co. 14 l. 230/2005.
  2. Alla scadenza del contratto, il titolare dell’assegno dovrà presentare una relazione sull’attività svolta, corredata da pubblicazioni, bozze di stampa, lavori in corso di pubblicazione, brevetti e quant’altro utile alla valutazione delle ricerca svolta, vistata dal responsabile della ricerca; la documentazione, previa valutazione del Consiglio della ricerca, sarà inviata al Rettore.


Articolo 18
Diritto di rappresentanza e di voto negli organi di Ateneo

  1. I titolari di assegni di ricerca partecipano al Consiglio di Dipartimento, del Dipartimento presso cui sono istituiti.
  2. Un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca partecipa, con diritto di voto consultivo, al Consiglio di Facoltà. Il rappresentante dei titolari di assegni di ricerca eletto nel Consiglio di Facoltà fa parte dell’elettorato attivo che concorre all’elezione del Preside.
  3. Per ciascuna delle subaree individuate nell’allegato A dello Statuto di Ateneo, viene eletto dai titolari di assegni di ricerca facenti parte delle stesse subaree, un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca che partecipa al Consiglio della ricerca. Le afferente alle subaree sono precisate al momento della stipula del contratto con il vincitore della selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca.
  4. Un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca per ogni Consiglio di Dipartimento partecipa all’elettorato attivo per l’elezione del Rettore.

 
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